Assicurazioni confrontate da polizzabiologo.it

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(...) La Società tiene indenne il Medico Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali riportate nella Scheda di Polizza.

Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2. (...)

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(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - Danni patrimoniali, Danni corporali e materiali, nell’esercizio dell’attività professionale di Biologo, Architetto, biologo, Perito, Geologo, così come disciplinate dalle leggi vigenti.

Si specifica che la copertura della responsabilità professionale dei chimici è regolata dalle disposizioni dell'allegato A001 per quanto riguarda l’oggetto della copertura.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine od autorizzato dalle competenti autorità e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell’Assicurazione. (...)